La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17168 del 23 marzo 2023, ha statuito che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile anche nei procedimenti relativi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
Ne consegue che l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è deducibile anche nei procedimenti pendenti in fase d’appello o di legittimità e ciò pure se il ricorrente non abbia potuto dedurre l’applicazione dell’art. 131 bis nel giudizio d’appello ovvero nei motivi di ricorso per scadenza dei termini.
La questione, infatti, è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, II c., c.p.p. e, in applicazione degli artt. 2, IV c., c.p. e 129 c.p.p., anche ove il ricorso dovesse risultare inammissibile.
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che qualora la sentenza impugnata sia anteriore all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, l’applicazione dell’istituto in parola nel giudizio di legittimità va ammessa o esclusa senza rinvio del processo in sede di merito. Se la Cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto in questione, deve dichiarare d’ufficio la non punibilità ex art. 129 c.p.p. e, ai sensi dell’art. 620, I comma, lett. I), c.p.p., annullare la sentenza impugnata senza rinvio.