
Al via dal 1° settembre 2023, i nuovi criteri per la redazione degli atti processuali applicabili alle cause civili di valore inferiore a 500.000 euro. Con il Decreto n. 110 del 7 agosto 2023, il Ministero della Giustizia, in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, ha emanato il primo Regolamento contenente i criteri di redazione degli atti giudiziari.
Le nuove regole rendono operativo il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, introdotto con la Riforma Cartabia all’art. 121 c.p.c., il cui nuovo testo dispone espressamente: “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”. Lo scopo è, evidentemente, quello di velocizzare la durata dei processi civili, partendo proprio dagli atti depositati nei Tribunali.
In attuazione di detto principio, il Regolamento stabilisce i criteri di redazione per atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento, intervenendo concretamente sulla loro articolazione (intestazione, indicazione delle parti, individuazione dell’oggetto del giudizio, suddivisione in fatto e motivi di diritto, presenza dell’indice dei documenti prodotti, etc.).
E’ inoltre fissato in circa 40 pagine il limite massimo di lunghezza degli atti introduttivi; in 26 pagine quello delle memorie, repliche e, in generale, di tutti gli altri atti del giudizio, ad eccezione delle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter c.p.c., la cui lunghezza è fissata in un massimo di 5 pagine. Il Decreto fornisce poi indicazioni sulle dimensioni dei caratteri, nonché sull’interlinea e sui margini orizzontali e verticali da utilizzare.Se la controversia presenta questioni di particolare complessità (anche in ragione della tipologia, del numero delle parti e/o della natura degli interessi coinvolti), il difensore può non tenere in considerazione i limiti sopra specificati, esponendo, però, sinteticamente nell’atto stesso le ragioni che ne hanno reso necessario il superamento.
Il rispetto del principio di chiarezza e sinteticità è, infine, prescritto anche ai giudici nella redazione dei provvedimenti; in particolare, per quelli soggetti ad impugnazione è prevista l’indicazione di capi separati e numerati. In ogni caso, l’inosservanza delle nuove regole operative non comporta invalidità degli atti, ma il Giudice potrà tenerne conto nella liquidazione delle spese di lite.