
Viaggiare in aereo è un modo pratico ed efficiente per visitare Paesi lontani, ma non è senza la sua quota di potenziali disagi e disservizi. La cancellazione di voli, per esempio, può avvenire per vari motivi, da questioni legate al maltempo a problematiche tecniche. Tuttavia, il 17 luglio del 2019, la TAP Air Portugal ha dovuto fare i conti con un evento insolito, doloroso e infelice: la morte inaspettata del co-pilota, avvenuta alle 04:15 del mattino, che avrebbe dovuto operare un volo da Stoccarda a Lisbona con partenza prevista alle 06:05 sempre di quel giorno. In casi così tragici, è essenziale comprendere quali siano le responsabilità e gli oneri che le compagnie aeree hanno nei confronti dei passeggeri.
La morte inaspettata di un co-pilota è un evento estremamente raro, ma, quando accade, può creare criticità significative per i vettori, poiché i co-piloti svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza di un volo e il buon funzionamento di un aeromobile. In quel triste giorno, in effetti, tutto l’equipaggio è rimasto talmente scioccato dall’improvviso incidente, che si è dichiarato non idoneo ad operare il volo programmato per quell’orario, mentre tutti i passeggeri sono stati imbarcati su un volo successivo.
Quando un volo viene cancellato a causa di un “evento imprevisto“, la compagnia aerea ha alcuni obblighi nei confronti dei suoi clienti. Queste obbligazioni sono in genere delineate nei termini e nelle condizioni che i passeggeri accettano al momento dell’acquisto di un biglietto, anche se è importante notare che le loro specifiche possono variare a seconda del Paese e delle leggi vigenti.
Nella fattispecie, la TAP Air Portugal si è rifiutata di risarcire i passeggeri, ai sensi dell’Art. 7, comma 1 del Regolamento n. 261/2004, in quanto il decesso improvviso di un co-pilota è da considerarsi un evento eccezionale ai sensi dell’art 5, comma 3 del sopracitato Regolamento, e perché tale evento è elencato nella lista di incidenti qualificati come “circostanze straordinarie“. Tuttavia la Corte di Nürtingen ha dichiarato che la malattia imprevista o la morte del co-pilota non è un evento estraneo all’ordinaria attività del vettore. La TAP ha presentato, poi, ricorso al Tribunale del Land di Stoccarda, e quest’ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di rinviare la questione alla Corte di Giustizia (Terza Sezione) che, alla fine, ha dichiarato:
“L’ articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/204 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di risarcimento e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
deve essere interpretato nel senso che:
l’assenza inaspettata dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione.”
In conclusione, secondo la Corte di Giustizia europea, un decesso improvviso non costituisce evento di forza maggiore. Rimane comunque evidente che la questione qui sollevata resta controversa, sia nella giurisprudenza europea che nella dottrina stessa.