
Nel 2016, Fiavet e un’agenzia di viaggi associata, convenivano in giudizio Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft – Linee Aeree Germaniche, ritenendo illegittima la modifica dall’1% allo 0,1% della commissione di vendita per l’attività di biglietteria aerea e deducendo che tale variazione fosse in contrasto con gli accordi contrattuali assunti con la IATA e, nello specifico, con gli accordi denominati Passenger Sales Agency Agreement (PSAA), contenenti le condizioni generali finalizzate a regolare i rapporti tra agenzie e vettori in modo armonizzato a livello internazionale.
L’illiceità di tale riduzione veniva confermata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2465/2020, che sanciva l’irregolarità della modifica unilaterale della commissione per la vendita di biglietteria aerea da 1% a 0,1% a far data dal 1° gennaio 2016, dichiarando Deutsche Lufthansa obbligata ad applicare nei confronti dell’agenzia di viaggi associata, anche dopo il 1° gennaio 2016, la percentuale di commissione di vendita dell’1%. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 2593 del 2 agosto 2021, confermava la pronuncia di primo grado accogliendo l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava il vettore a corrispondere in favore dell’anzidetta agenzia la differenza tra quanto versato dal 1° gennaio 2016 e la maggior commissione dovuta all’1%, oltre interessi e rivalutazione.
Con la sentenza 1750/2024, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Deutsche Lufthansa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Fiavet e dell’agenzia di viaggi associata; ritenendo, quindi, anche sulla base dei principi di buona fede e correttezza, sostanzialmente esatta la valutazione fatta dai Giudici di merito, alla luce dell’incidenza della riduzione dall’1% allo 0,1% delle commissioni riconosciute all’agenzia rispetto ai costi fissi documentati ed imputabili all’esercizio dell’attività di vendita della biglietteria del vettore LH, e rilevando, dunque, il sostanziale azzeramento della retribuzione provvigionale con conseguente assoluta antieconomicità del rapporto contrattuale.