
Ormai ovunque si sente parlare di criptovalute, ma cosa sono? Come riportato dalla Consob, il termine criptovaluta “si compone di due parole: cripto e valuta.” e viene utilizzato per indicare la valuta virtuale, “visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. ‘chiavi di accesso’ pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico)”[1].
Dato il grande interesse che le criptovalute hanno assunto a livello economico, numerose sono state le implicazioni a livello giuridico. La giurisprudenza si è chiesta se la moneta virtuale, non essendo riconducibile né al concetto di denaro, né a quello di bene in natura possa costituire o meno reddito imponibile. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8269 depositata il 28 febbraio 2025, ha affrontato il tema dei redditi in criptovalute derivanti dalla commercializzazione degli NFT (non-fungible token) che, nel caso di specie, erano i certificati digitali che attestavano la proprietà e l’autenticità digitale delle opere d’arte digitali (cybergraphic).
La prima questione affrontata con la sentenza in commento attiene ai ricavi derivanti dalla commercializzazione degli NFT e se questi possono essere ricondotti alla categoria dei redditi da lavoro autonomo, di cui fanno parte “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno”. Gli Ermellini hanno affermato che “indubbiamente tra le opere dell’ingegno debbono essere ricomprese le opere qualificabili, in senso lato, artistiche e, pertanto, anche le opere di cybergraphic, destinate a circolare”. Alcuna rilevanza assume la circostanza che ad essere commercializzate non sono direttamente le opere di cybergraphic, ma gli NFT in quanto, essendo le opere meramente virtuali, queste sono incorporate negli NFT.
La seconda questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda, invece, la configurabilità dei redditi conseguiti in criptovalute quali redditi imponibili. I giudici di legittimità, partendo della comune definizione di “valuta virtuale”, ha affermato che “– non diversamente da quanto si verifica nel caso in cui il reddito conseguito sia espresso non in termini monetari ma sia egualmente costituito da un bene avente un valore economico, per il quale sia possibile, attraverso una meccanismo di “stima monetaria”, la riconduzione ad un valore suscettibile di essere quantificato tramite il riferimento ad una moneta corrente – il relativo valore, una volta che sia stato conseguito sia tale, una volta operata la sua conversione in moneta, da costituire reddito imponibile”.
Ne consegue, dunque, che l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei ricavi in criptovalute, anche derivanti dalla commercializzazione di NFT, ove superi le soglie di punibilità indicate dall’art. 4 del D. Lgs. 74/2000[2], può configurare il reato di dichiarazione infedele, punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.
[1] https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute#:~:text=Il%20termine%20si%20compone%20di,in%20linguaggio%20ancora%20pi%C3%B9%20tecnico
[2] Ossia quando, congiuntamente:
“a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.”