In caso di richiesta di rimborso per voli in ritardo, si applica la clausola Ryanair che assegna le cause al tribunale irlandese. Una deroga alle regole sulla giurisdizione che è possibile se il passeggero, al momento dell’acquisto del biglietto online, spunta la casella con il sistema del point and click.

Le Sezioni Unite, con la sentenza no 8802/2025, hanno respinto il ricorso di una coppia che aveva chiesto a Ryanair € 517,00 come compensazione pecuniaria forfettizzata e spese di trasferimento. Alla base della richiesta il prolungato ritardo di un volo Alghero/Treviso, dirottato su Venezia. Una domanda accolta dal Giudice di Pace e respinta dal Tribunale, poi finita all’attenzione delle sezioni unite. Il Tribunale, pur riconducendo la vicenda nel Raggio d’azione della disciplina UE (Regolamento 261/04), valorizzava la condotta che aveva consentito la deroga, vale a dire l’acquisto del biglietto online, equiparabile alla forma scritta, con l’accettazione della clausola, secondo la quale le controversie relative al contratto siglato andavano risolte esclusivamente davanti al giudice irlandese.

Un “patto” valido per il vincolo derivante dal contratto sottoscritto, che poteva essere scaricato aprendo un link. Non passa, per due ragioni, neanche la richiesta dei  viaggiatori di applicare la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia nel 2004, che non consente deroghe ai criteri di giurisdizione che, nel caso in esame, sarebbe stata nazionale. La Convenzione riguarda solo i trasporti internazionali e non i voli nazionali che non prevedono scali in altri Stati membri. Il secondo motivo è che la Convenzione si applica solo alle domande di danno supplementare e non alle richieste di compensazione. Esclusa anche la possibilità di fare appello al Regolamento 1215/2012, che introduce una norma speciale in caso di contratti stipulati dai consumatori, in favore di questi ultimi per quanto riguarda la competenza.

Tuttavia, le Sezioni Unite fanno notare che questa regola si applica soltanto ai contratti di trasporto che prevedono prestazioni combinate con l’alloggio per un prezzo globale. Per il Supremo consesso, dunque, escluso il trattamento “di favore” a tutela dei consumatori, va considerata <<validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie>>. Nello specifico, era rispettato il requisito della forma scritta, visto che la deroga era contenuta nelle condizioni generali del contratto disponibili sul web.