Da poco entrato il vigore, il D. L. 116/2025 (c.d. Decreto Terra dei Fuochi), che ha sancito l’aggravamento delle sanzioni prescritte in materia di reati ambientali, ha subito un leggero temperamento in sede di conversione in legge. Nello specifico, il Decreto Terra dei Fuochi, in vigore dal 9 agosto 2025, aveva disposto che “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.” Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, da sempre reato contravvenzionale, acquisiva, dunque, natura delittuosa. Con la legge di conversione n. 147/2025, entrata in vigore l’8 ottobre scorso, tuttavia, l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi torna ad assumere i connotati della contravvenzione, punita con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Torna applicabile, dunque, l’oblazione ambientale prevista dagli artt. 318-bis e seguenti del T.U. Ambientale: il contravventore che ottempera alle prescrizioni impartite dall’autorità competente nel termine da questi indicato, eliminando le situazioni di pericolo e di danno, e paghi una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa potrà ottenere l’estinzione del reato. Inoltre, qualora il soggetto, oltre i termini imposti dall’autorità ma prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, riuscisse ad ottemperare alle prescrizioni impartitegli, potrà accedere all’oblazione penale impropria (art. 162-bis c.p.p.): ai fini dell’estinzione del reato il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento. Sempre valida, inoltre, resta la strada della non punibilità per particolare tenuità del fatto, da valutare caso per caso.

In ottemperanza al principio del favor rei, le modifiche sopra riportate, introdotte con la L. 147/2025, sono applicabili retroattivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Terra dei Fuochi.