EU Corte di Giustizia, XIII Sezione, Sentenza n° 436/2022 del 6 Ottobre 2022

L’Articolo 2, lettera h) del Regolamento (CE) n° 261/2004, autorizzato sia dal Parlamento Europeo che dal Concilio Europeo l’11 Febbraio 2004, descrive la “coincidenza aerea” come un’operazione di trasporto eseguita da più velivoli di differenti compagnie aeree senza specifici vincoli di collaborazione; tale operazione viene ritenuta effettiva se i voli vengono prenotati da un’agenzia di viaggi che ha richiesto un prezzo totale e se viene rilasciato un unico biglietto. Pertanto, se un passeggero parte da uno Stato Membro dell’Unione Europea ed è magari vittima di un sostanzioso ritardo del volo, avrà diritto ad essere risarcito secondo l’articolo 8 del Regolamento Europeo n° 261/2004.