In conseguenza di tale sentenza, devono essere considerate opposte all’art. 15 del Reg. 261/04 le clausole contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto delle compagnie aeree che vietano al passeggero di trasferire il suo diritto al risarcimento a professionisti esterni. Tuttavia, il campo di applicazione della sentenza è più ampio e si può affermare che le clausole contrattuali che impediscono ai passeggeri di rivolgersi, fin dall’inizio, a professionisti di fiducia per richiedere un risarcimento, sono ugualmente illegittime.

La Corte scrive: “Garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri del trasporto aereo e consentire loro di esercitare efficacemente i loro diritti conformemente all’obiettivo illustrato al considerando 20 del regolamento n. 261/2004, è necessario poter garantire al passeggero colpito dalla cancellazione di un volo, la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, consentendo in particolare al vettore aereo responsabile della gestione del volo, di decidere se rivolgersi direttamente agli organi giudiziari competenti o, se previsto dalla legislazione pertinente, al diritto nazionale, cedendo il credito a terzi onde evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuadere dall’intraprendere personalmente azioni contro quel vettore aereo, in casi di scarsa rilevanza economica”.