
Ai fini della responsabilità del vettore aereo per ritardi o cancellazioni, le circostanze eccezionali, che escludono tale responsabilità, sono eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività di trasporto aereo. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 marzo 2021 Fr.Al. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 781/2020, pubblicata in data 29 settembre 2020, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. CE n. 261/2004 in ragione del ritardo del volo Ry. (…) Alghero – Bergamo. Costituendosi in giudizio Ry. Dac (già Ry. Limited) ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto operante l’art. 5, comma 3, del Regolamento 261/2004 in ragione della natura eccezionale ed imprevedibile del c.d. “bird strike”, ovvero dell’impatto con volatili registrato dall’aeromobile nella tratta di volo precedente a quella per cui è causa.
In applicazione del superiore principio di diritto, deve concludersi che la collisione tra un aeromobile ed un volatile deve essere qualificata come “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; ed, infatti, la collisione tra un aeromobile e un volatile e l’eventuale danno provocato da tale collisione, non sono intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, e dunque non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo per la loro natura o per la loro origine e sfuggono al suo effettivo controllo. D’altro verso, come indicato dalla Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, è del tutto irrilevante che il “bird strike”, in concreto, abbia provocato dei danni all’ aeromobile di cui trattasi.
Valga infine sottolineare che l’esimente prevista dall’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 opera in presenza di “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; come già sopra ricordato, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in ordine all’adozione di tutte le misure del caso è ispirata al c.d. principio di proporzionalità, per cui non si possono imporre al vettore aereo sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale condivide integralmente la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Bergamo, essendo stato correttamente ritenuto che il “bird strike” occorso al velivolo durante il volo precedente a quello in cui si è registrato il ritardo integri una circostanza eccezionale che ai sensi dell’art. 5, comma terzo, Regolamento CE n. 261/2004 esime il vettore aereo dal riconoscere la compensazione pecuniaria.