L’Autorità italiana di regolazione dei trasporti ha introdotto, per il trasporto aereo, una procedura di ADR   obbligatoria da esperire prima di introdurre un contenzioso in materia di Reg. 261/2004 e Convenzione di Montreal. Il tutto a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo diversa decisione dell’Autorità.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha attribuito all’Autorità di regolazione dei trasporti nuovi specifici poteri in merito alla definizione giurisdizionale delle controversie tra utenti o consumatori e operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto anche aereo. L’articolo 10 della l. 118/2022 ha attribuito all’Autorità, tramite l’inserimento della specificazione “e a dirimere le relative controversie”, quella di definizione, non giurisdizionale, delle controversie che possono insorgere tra utenti e gestori delle infrastrutture di trasporto.

La procedura si articola in un tentativo obbligatorio di conciliazione e una fase eventuale di definizione della controversia dinanzi all’Autorità.

Fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile.

Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata, trascorsi trenta giorni dalla notifica, alle Parti, della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Trascorso tale termine, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi:

  1. Al Servizio conciliazione ART;
  2. Alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  3. Gli organismi ADR, che ART indicherà, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco che l’Autorità istituirà;

Alle procedure si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle Parti. Questo significa che la procedura di ADR seguirà regole procedurali diverse a seconda dell’organismo prescelto dal viaggiatore.

Tentativo di conciliazione tramite piattaforma ART

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è gestito tramite piattaforma ART;

Per i soli utenti residenti all’estero, è possibile accreditarsi alla piattaforma ART tramite apposita registrazione;

L’utente ha la possibilità di presentare l’istanza e partecipare alla procedura autonomamente o tramite un proprio delegato. Qualora l’utente decida di presentare l’istanza a partecipare alla procedura tramite un proprio delegato, le relative spese saranno a carico dell’utente. Ciò significa che i costi del legale che assisterà il passeggero nell’ambito di detta procedura saranno a carico di questi ultimi.

Il passeggero può presentare l’istanza di conciliazione solo qualora abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni. L’istanza di conciliazione è irricevibile qualora venga presentata dopo oltre un anno dalla presentazione del reclamo all’operatore economico.

L’istanza di conciliazione è inammissibile quando:

  1. È presentata senza previo reclamo all’operatore economico o senza attendere i termini di cui all’articolo 6, comma 1;
  2. Per la medesima controversia è pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui l’esperimento del tentativo di conciliazione sia stato disposto dall’Autorità giudiziaria.

Avvio della procedura

La piattaforma ART, a seguito della registrazione dell’istanza, notifica alle Parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

L’operatore economico che non intende partecipare alla procedura di conciliazione ne dà   comunicazione al Servizio conciliazioni ART;

Qualora l’operatore economico non effettui la comunicazione di cui al comma 3 e non risponda alle notifiche ricevute tramite la piattaforma ART, il Servizio conciliazioni ART redige un verbale con il quale si dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle Parti.

Svolgimento della procedura ed esito

La procedura di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART è svolta mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore;

Se le Parti non raggiungono l’accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, nel verbale è annotato esclusivamente l’oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Le Parti possono chiedere di indicare nel verbale l’eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna Parte può chiedere di dare atto della propria proposta di risoluzione della controversia;

Il verbale è sottoscritto dalle parti, mediante firma elettronica.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Avv. Luca Salvi

+390697996050

luca.salvi@ssalex.com