
In materia di reati tributari dichiarativi, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31017/2023, ha chiarito che “gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell’esercizio di funzioni a lui attribuite anche <<in concreto>>, rispondono in concorso del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 solo se abbiano avuto conoscenza dell’inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l’indicazione nella dichiarazione o per impedire la presentazione di questa”.
Prima di questa pronuncia, in merito alla responsabilità degli amministratori in relazione ai reati tributari dichiarativi, vi era un unico precedente massimato secondo cui, in linea con l’orientamento consolidato in materia di bancarotta fraudolenta, in caso di delitti realizzati da singoli componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dell’obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c., ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, tuttavia, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è stato ritenuto configurabile esclusivamente quando emerga sia la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quantomeno, di segnali di allarme inequivocabili e dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito; sia la prova della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per evitare l’evento delittuoso.
Ai sensi dell’art. 2392 c.c., infatti, gli amministratori, salvo che i fatti siano posti in essere da alcuni amministratori nell’esercizio di attribuzioni del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento, ovvero eliminare o attenuare le conseguenze dannose.
Sulla base di questo dato normativo, il Supremo Consesso, anche in materia di reati tributari dichiarativi, ha affermato che gli amministratori senza delega rispondono per i fatti pregiudizievoli per la società commessi in violazione di legge o dello statuto da uno di loro nell’esercizio di funzioni al medesimo attribuite in concreto, solo se ne erano a conoscenza e non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento.