
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 32318/2023, depositata in data 25 luglio 2023, hanno statuito che “ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice”.
La Quinta Sezione penale aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite ritenendo che per la configurabilità della recidiva reiterata fosse necessaria una precedente sentenza definitiva di condanna per un reato aggravato dalla recidiva. Il Procuratore Generale precisava, inoltre, che l’assenza di una precedente dichiarazione di recidiva semplice avrebbe privato il condannato della possibilità di adeguare le proprie condotte a tale dichiarazione e ciò in evidente contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Nonostante ciò, le Sezioni Unite sono giunte a una conclusione diametralmente opposta, affermando che “la recidiva reiterata può essere accertata, ritenuta ed applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto già condannato due volte per delitti non colposi, anche se tale condizione di recidivanza non sia stata ritenuta nel precedente giudizio”.
Quantomeno, la Suprema Corte, riprendendo una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 20808/2018), ha ribadito la rilevanza dell’aspetto motivazionale della recidiva e ha chiarito che il superamento della concezione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedenti penali non rende più ammissibile una motivazione affidata a formule di stile. Gli Ermellini ribadiscono, di contro, che è doverosa un’argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti.
Gli elementi fattuali ed i criteri di valutazione a cui la motivazione deve fare riferimento restano quelli già indicati dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Calibè (n. 35738/2010), ossia “la tipologia e l’offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l’occasionalità o meno dell’ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta. Con riguardo alla recidiva reiterata, il principio si traduce nella necessità che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell’attitudine a delinquere del reo”.