Con la sentenza n. 40797/2023, depositata in data, 6 ottobre 2023, la Suprema Corte è intervenuta, nuovamente a Sezioni Unite, per risolvere un contrasto giurisprudenziale tra diverse, precedenti, sentenze a Sezioni Unite (Cass. Pen. n. 29951/2004, Cass. Pen. n. 11170/2014, Cass. Pen. n. 45936/2019) e ha enunciato il seguente principio di diritto: “l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari”.

Negli anni, infatti, si erano formati due diversi orientamenti circa la prevalenza o meno della misura ablatoria penale rispetto alla procedura concorsuale.

Secondo il primo dei due orientamenti, fatto proprio anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte, i beni attratti alla massa fallimentare non possono considerarsi beni appartenenti “a persona estranea al reato” ai sensi dell’art 12 bis del D. Lgs. 74/2000 e, pertanto, la dichiarazione di fallimento non osta al provvedimento di confisca diretta o per equivalente di cui alla medesima norma.

L’opposto orientamento, invece, si fonda sull’assunto che la dichiarazione di fallimento fa venir meno, in capo al fallito, il potere di disporre del proprio patrimonio che passa, invece, al curatore, soggetto terzo estraneo alla commissione del reato. Tale orientamento, inoltre, evidenzia il rischio di compromissione della par condicio creditorum con conseguente privilegio della posizione dell’Erario.

A tal proposito, però, la giurisprudenza tributaria di legittimità aveva già chiarito che il recupero del profitto del reato tramite confisca non attiene al mero recupero di un credito (recupero che segue le regole già previste dalla legge fallimentare), ma è necessario per assicurare allo Stato il profitto del reato stesso e per garantire la repressione dei reati.

Per completezza, si ricorda che con l’art. 317, D. Lgs. 14/2019, in materia di crisi d’impresa, è stata espressamente disposta, con richiamo agli articoli 318, 319 e 320 del Codice Antimafia, la prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca rispetto alle procedure concorsuali.