Con il D.L. n. 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo 2024 e convertito con modificazioni dalla L. 56/2024, il legislatore ha abrogato l’articolo 38 bis del D. Lgs. 81/2015 che puniva la somministrazione illecita di manodopera e ha inserito la nuova disciplina all’interno del Decreto Biagi, all’art. 18. Tale articolo non solo sanziona la somministrazione illecita di manodopera con pene più severe, ma reintroduce norme di natura penale nell’ambito degli appalti non genuini che nascondano una interposizione illecita di manodopera e nell’ambito dei distacchi non autorizzati di manodopera.

La nuova disciplina sanziona la somministrazione di manodopera realizzata mediante distacco di manodopera da parte di soggetti non preventivamente autorizzati dal Ministero del Lavoro  ovvero mediante un appalto carente degli elementi sostanziali e formali, ossia quando manca anche uno solo di questi elementi: organizzazione di mezzi in relazione all’opera o al servizio dedotti nel contratto d’appalto; l’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori occupati nell’appalto; assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

Tali condotte illecite sono sanzionate con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento di minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Come anticipato, inoltre, il nuovo articolo 18, ricalcando l’abrogato articolo 38 bis, D. Lgs. 81/2015, punisce il somministratore e l’utilizzatore di manodopera che abbiano agito con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo con le più gravi sanzioni dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di € 100,00 per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

L’art. 18 in commento, al comma 5 quater, stabilisce che le pene pecuniarie sono aumentate del 20% nel caso in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Le pene pecuniarie comminate in forza dell’art. 18, Decreto Biagi, comunque, non possono essere inferiori ad € 5.000,00 e superiori ad € 60.000,00.

In caso di violazione dell’art. 18, Decreto Biagi, il personale ispettivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20,21, 23, 24 e 25, D. Lgs. 758/1994, deve impartire ai contravventori un’apposita prescrizione obbligatoria. Il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione del procedimento per estinzione del reato quando il contravventore, adempiuta la prescrizione obbligatoria, provveda al pagamento, in sede amministrativa, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il procedimento per la contravvenzione rimane sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del Codice di Procedura Penale fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve la comunicazione dell’adempimento ovvero dell’inadempimento della prescrizione impartita dal personale ispettivo e dell’eventuale pagamento delle somme dovute in sede amministrativa.

Ai fini dell’individuazione della data di consumazione del reato, rilevante sia per l’individuazione della normativa applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di reato permanente, occorre fare riferimento alla data di cessazione della condotta.

Per le condotte iniziate prima della data di entrata in vigore del D. L. n. 19/2024 e che si protraggono successivamente a tale data, il reato in questione può configurarsi soltanto a partire dal 2 marzo 2024, con conseguente commisurazione della relativa sanzione penale soltanto per le giornate successive a tale data.