“In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. – che rimanda all’art. 941 c.n. – alle “norme comunitarie ” e alla “normativa internazionale” conduca all’applicazione automatica della Convenzione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con  l’ Ordinanza n. 4427 del 20 febbraio 2024″.